Pescatori Laziali - La pesca nel Lazio

Regolamento Carp fishing Bolsena

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Matteo_vt
view post Posted on 18/2/2014, 11:14




DISCIPLINA DEL CARPFISHING NEL LAGO DI BOLSENA


Art. 1 Finalità

2 La Provincia, ai sensi dell’art 15 della legge regionale 7 dicembre 1990 n 90 e dell’art 36 della legge regionale 6 agosto 1999 n.14, disciplina l’esercizio controllato della pesca sportiva con la tecnica del carp fishing secondo principi di tutela, conservazione del patrimonio ittico, gestione razionale e compatibile della pesca sportiva


Art. 2 Definizione

3 Il Carpfishing, è una tecnica di origine Anglosassone, che prevede la cattura della Carpa (cyprinus carpio) e del cosiddetto Amur (carpa erbivora, Ctenopharyngodon idellus), con metodi e tecniche evolute, che vengono trattate con la massima cura, rispetto alla tradizionale pesca a fondo praticata comunemente, ed il suo immediato rilascio dopo aver effettuato la foto di rito. L’esca (boilies) non viene posizionata direttamente sull’amo ma su un un filo esterno (hair rig). I segnalatori di abboccata (sonar) permettono di poter stare in pesca per più giorni, pertanto in prossimità del sito deve poter essere posizionata una tenda o altro strumento di riparo e riposo.


Art. 3 Requisiti

4 Il pescatore sportivo in possesso di licenza di pesca di categoria B, o altro equivalente a seconda delle norme regionali di residenza, per poter praticare detta tecnica deve essere in possesso di apposito tesserino annuale rilasciato dalla Provincia, autorizzazione comunale relativa al giorno corrente e posizionarsi unicamente sui siti o piazzole individuate dalla Provincia.

5 E’ fatto divieto di praticare detta tecnica su tutto il territorio del lago di Bolsena al di fuori dei siti e delle aree appositamente individuate ad eccezione delle disposizioni contenute al comma 5 dell’art 7.


Art. 4 Tesserino Provinciale

6 La provincia di Viterbo istituisce un tesserino nominale con calendario segna catture, dove il carpista dovrà obbligatoriamente indicare i giorni di sosta sulle rive del lago ed i pesci eventualmente catturati, al fine di poter successivamente utilizzare questi dati a fini conoscitivi

7 Il tesserino annuale in oggetto avrà un costo differenziato per residenti e non nella Provincia, da stabilirsi con la deliberazione di cui all’art. 9.

8 I suddetti tesserini potranno essere rilasciati solo dalla Provincia o soggetto all’uopo delegato. Il rilascio del tesserino sarà condizionato all’esibizione da parte del richiedente di regolare licenza di categoria “B” in corso di validità. Sul tesserino sarà riportato il regolamento provinciale


Art. 5 Autorizzazione Comunale

9 I comuni interessati rilasciano, sempre tramite attività e esercizi autorizzati, il permesso settimanale o infrasettimanale dal costo (ticket) stabilito con la delibera di cui all’art 9, al fine di fronteggiare gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti al ritiro della spazzatura, oppure alla necessità di installare nuovi cassonetti o bagni chimici. Ovviamente sarà cura del carpista, prima di posizionarsi su un tratto di sponda del lago, informarsi su quale territorio comunale questa ricade e procedere al reperimento del permesso giornaliero, che verrà rilasciato solo previa esibizione da parte del richiedente del tesserino provinciale segna catture in corso di validità.

10 La stessa piazzola non potrà essere prenotata per più di 14 giorni consecutivi dalle stesse persone.

11 Il contestuale possesso del tesserino provinciale e del permesso comunale autorizzano il carpista alla posa della tenda riparo e a poter effettuare la pesca in deroga nelle ore notturne.


Art. 6 Modalità di esercizio

12 La pesca è consentita solo da riva, all’interno delle piazzole autorizzate e preventivamente prenotate, per un massimo di due pescatori.

13 Al fine di non essere di intralcio ad attività economiche rilevanti per questo territorio, quali la pesca di professione, l’attività di pesca dovrà essere effettuata da parte del carpista ad una distanza da terra non superiore ai 100 mt con l’uso obbligatorio dei piombi tendi filo (back-lead) (per non precludere le altre attività di pesca sportiva tipo spinnig) ed occupando una posizione di lago non superiore in larghezza a 60 mt. per piazzola per coppia di pescatori.

14 E’ consentito l’uso di non più di tre canne, armate con un solo amo, esclusivamente telescopiche o ad innesti, munite di anelli passofilo e complete di mulinello che dovrà essere caricato con monofilo. Il pescatore dovrà essere munito di bilancia, di idoneo strumento atto alla misurazione, di un sacco per pesatura (sling), di materassino (unhooking mat), di macchina fotografica. Le esche non potranno essere posizionate oltre il limite indicato sulla tabella della piazzola occupata. E’ vietata la pesca a galla.

15 Esche e pasturazione: sono ammesse solo le esche previste dalla filosofia del carp-fishing, quindi boiles del diametro compreso tra 10 e 28 mm. e granaglie (mais cotto). Sono esclusi impasti di sfarinati e pasture. E’ vietato l’uso di pastelle o altri agglomerati sull’amo. Sono vietati: il fouilles, vardevase, sangue e derivati, esche vive di qualsiasi specie, crostacei, vermi, pesci vivi o morti, ed altre esche artificiali.

16 Le piazzole saranno obbligatoriamente delimitate con delle boe fluorescenti e ben visibili, indicanti la porzione di lago occupata per larghezza, riportanti il numero della piazzola-

17 Una percentuale non inferiore al 10% delle postazioni, da stabilirsi con la delibera di cui all’art 9, sarà riservato alla prenotazione dei carpisti residenti nella provincia di Viterbo.

18 Nelle zone delimitate per la pesca al Carp-fishing, la pesca a traina e quella professionale sarà fatta oggetto di divieto per una fascia di m.100.


Art. 7 Limiti territoriali e temporali

19 Le aree in cui è possibile praticare detta tecnica, debitamente tabellate, sono inizialmente le seguenti:

20 Dalla chiesa S. Magno al torrente il Fiume (confine tra il Comune di Grotte di Castro-e S. Lorenzo Nuovo);

21 Dal ristorante IL FARO Km 7,100 S.P. Lago di Bolsena al Km 2,400 direzione Nord-Est dall’incrocio posto al Km 5,200 della S.P.Lago di Bolsena per una lunghezza di Km 4,500 al ristorante DA MORANO.

22 All’interno di queste zone verranno individuate un numero congruo di postazioni o piazzole, numerate ed identificate tramite palina con tabella, in queste piazzole potrà, in deroga alla L.R. 87/90, praticarsi la pesca sportiva nelle ore notturne esclusivamente con tecnica Carp-fishing e si potrà piazzare un massimo di due tende.

23 Tali zone hanno un periodo di utilizzo che va dal 1 LUGLIO AL 14 MAGGIO.

24 Dal 15 Maggio al 30 Giugno “periodo di frega dei ciprinidi” l’esercizio della pesca con la tecnica Carp-fishing su tutto il territorio del lago di Bolsena è vietata.

25 Al di fuori delle zone suddette è vietato praticare la tecnica Carp-fishing su tutto il perimetro del lago destinato alla balneazione, sulle spiagge, nel promontorio di Capodimonte, nei porti ed approdi. Nelle restanti aree si potrà nel rispetto dell’ambiente, (è vietato tagliare il giunco o cannucce per creare una postazione) praticare la pesca con tale tecnica soltanto da un’ora prima dell’alba fino ad un’ora dopo il tramonto ( con la delibera di cui all’art. 9 verranno resi noti gli orari), senza impiantare tende ma soltanto il cavalletto porta canne che dovrà comunque essere rimosso in orario di fine pesca.

26 Nel periodo 1 gennaio 15 aprile in deroga ai commi precedenti, periodo di limitata pesca professionale, si potrà praticare la pesca con tale tecnica anche sulle spiagge, fatte salve le aree occupate da maltavelli (nasse) o altri attrezzi professionali e aree oggetto di frega del coregone, rispettando una distanza di 150 metri tra un sito e l’altro, con l’obbligo del possesso del tesserino provinciale e del pagamento del ticket comunale, come previsto dall’art.5.


Art. 8 Sanzioni

1 Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste nell’art. 43 della L.R. 87/90, così come modificata dalla L.R. 16/95, con l’aggiunta della sanzione accessoria del mancato rilascio del tesserino per un anno.


Art. 9 Norme finali

27 La Giunta Provinciale con proprio atto stabilisce costi e tariffe, individuerà la mappa dei siti e approverà nel dettaglio i modelli di autorizzazione ed ogni altro elemento di dettaglio complementare a tale disciplina.

28 Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente.
 
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